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Una pubblica amministrazione può rilasciare un certificato da esibire ad un'altra pubblica amministrazione?

No, dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore nuove regole: agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi (art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono più richiedere al cittadino certificazioni ed estratti (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. A conferma di ciò, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le modifiche sono state introdotte dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012) che attua una completa "decertificazione" cioè eliminazione dei certificati nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, e fra queste e i gestori di pubblici servizi. La nuova norma ha disposto la modifica dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad "acquisire d'ufficio" le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) dello stesso decreto, nonchè tutti i dati e i documenti di interesse, e ad effettuare idonei controlli presso la pubblica amministrazione.
Le nuove regole, in vigore dal 1 gennaio 2012, comportano che per i certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, etc.) è previsto, in ogni caso, il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, per ciascun certificato. Tutti i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, ad esclusione degli usi indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 .
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive. L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, nè dei diritti di segreteria, e non necessita dell'autenticazione della firma.

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