Uno studente con cittadinanza non italiana che non ha frequentato in Italia il primo ciclo di istruzione può sostenere l'Esame di Stato del secondo ciclo?
Il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226 (art. 1 comma 12) stabilisce che al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si acceda a seguito del superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Inoltre il Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 (art.1 comma 9) precisa che i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo di istruzione ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Tuttavia il MIUR ha precisato, con la circolare n. 465 del 27 gennaio 2012, che nè il D. lgs. 226/2005, né il D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Per questi studenti si deve ritenere che i competenti collegi dei docenti abbiano già valutato, all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico.
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