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In materia di accertamento dei requisiti fisico-psichici per il conseguimento e/o la revisione della patente di guida i medici certificatori possono, una volta andati in pensione, continuare a svolgere tale attività?

L'articolo 23 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 modifica l’art. 119 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", e stabilisce che gli accertamenti all'idoneità alla guida possono essere svolti dai medici in quiescenza anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali - di cui al comma 4 - per almeno cinque anni.

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