Il periodo di pausa di 60 o 90 giorni tra due contratti a termine introdotto dalla Riforma del Lavoro si applica anche nel caso delle supplenze nella scuola?
No. Le scuole sono escluse dalla disciplina sulla successione dei contratti a termine contenuta nel Decreto legislativo 6 settembre 2001 n.368 modificato dalla Riforma del Lavoro (Legge 28 giugno 2012, n. 92).
Per le scuole statali l'esclusione discende dall’esonero fissato dall’articolo 9, comma 18 del Decreto legge 13 maggio 2011, n.70 che prevede che siano esclusi dall’applicazione del D.L.vo n. 368/2001 i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Ata, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente e Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
Tale esclusione deve considerarsi estesa ai servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni: in tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica, fornendo un parere all'ANCI con nota n. 37561 del 2012, con la quale ha precisato come i servizi educativi e scolastici dei comuni siano esclusi dalla disciplina sulla successione dei contratti al pari delle scuole statali.
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