Può una scuola venir chiusa per un lungo periodo? Chi ne dispone la chiusura?
La sospensione delle attività didattiche o la chiusura delle scuole, che determina sospensione di servizio pubblico, può essere disposta dai prefetti (rappresentanti territoriali del governo e dei sindaci) i quali possono emettere provvedimenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene pubblica o di pericolo per l’ordine, sicurezza e incolumità pubblica, sulla base del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 (Titolo IV, capo III).
La scuola può essere chiusa anche per gravi eventi atmosferici come intense nevicate o alluvioni e per interventi di manutenzione straordinaria.
In caso di pericolo imminente per l'incolumità delle persone il Dirigente Scolastico, quale responsabile della sicurezza dell’Istituto, può disporre la chiusura della scuola o la semplice sospensione delle lezioni, dandone tempestiva comunicazione alle autorità competenti (Prefetto, Sindaco e Ufficio Scolastico Provinciale) esplicitando le motivazioni di tale decisione.
Quando l'edificio viene chiuso, l'accesso ai locali non è consentito nè agli studenti nè al personale scolastico (docenti e personale amministrativo).
Diverso invece il caso della sospensione delle attività didattiche che deriva da un evento quali le vacanze di Natale o estive. In questi casi viene sospeso, per gli alunni, l'obbligo dalla frequenza delle lezioni mentre il personale amministrativo ed i docenti possono accedere per le altre normali attività.
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