Gli alunni della scuola superiore, riconosciuti invalidi civili, sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche?
L'articolo 30 della Legge 30 marzo1971, n.118 prevede che «ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli».
Pertanto per poter fruire dell'esonero è necessario che ricorra sia il requisito del reddito che il riconoscimento dell'invalidità civile pari ad almeno il 67 per cento.
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