Ai sensi dell'art. 117 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, come riformulato dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160 e dal ''Nuovo Codice della stradà', approvato con Legge del 29 luglio 2010, n.120 (GU n. 175 del 29/07/2010 - Suppl. Ordinario n. 171), entrato in vigore il 13/08/2010, ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t.
Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massimo pari a 70 kW. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188 del D. Lgs. 285/1992 purché la persona invalida sia presente sul veicolo.
Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di guida. Il titolare di patente di guida italiana, che nei primi tre anni dal conseguimento della patente circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità stabiliti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi.
Si ricorda inoltre che per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
Per quanto riguarda la tipologia, ad un neopatentato è consentito guidare:
Sul sito "Il portale dell'Automobilista" è a disposizione degli utenti un servizio che consente di verificare, digitando la targa dell'autoveicolo, se un neopatentato ne è autorizzato alla guida.