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Quali sono i tempi per il rilascio del visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare?

Ai sensi dell'art. 5 comma 8 del Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, il rilascio dei visti di ingresso da parte delle rappresentanze diplomatiche-consolari italiane all'estero avviene, salvo casi particolari, entro 90 giorni dalla richiesta.
Nel caso del ricongiungimento familiare, per l'ottenimento del visto è necessario aver avuto il preventivo nulla osta al ricongiungimento familiare dallo Sportello Unico della Prefettura di residenza del richiedente.
La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente.
Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui sopra ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico (art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394).

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