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Comune di Ascea [1]

Elenco degli uffici pubblici di categoria Comune di Ascea nella Regione Campania.

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

In caso di vuoto contributivo è vero che, se la situazione non viene regolarizzata entro 5 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versamento dei contributi, questi ultimi cadono in prescrizione?

In caso di vuoto contributivo e in mancanza di una regolarizzazione di tale vuoto, trascorsi 5 anni dal momento in cui esisteva l'obbligo di versare i contributi, questi cadono in "prescrizione", cioè l'Inps non può più richiederne il versamento e il datore di lavoro non può più volontariamente regolarizzare la posizione del dipendente. Il termine di prescrizione è fissato a 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1996, mentre in precedenza tale termine era fissato dopo 10 anni. Il termine decennale permane nel caso in cui siano il lavoratore o i suoi superstiti a denunciare la mancata assicurazione da parte del datore di lavoro. Gli atti interruttivi della prescrizione sono quelli previsti dall'articolo 2943 del Codice Civile.
La Circolare Inps n 69/2005 precisa che in ogni caso, ed ancorché si tratti di contributi riferentesi a periodi successivi al 1° gennaio 1996, la denuncia del mancato pagamento dei contributi stessi da parte del lavoratore dipendente o a progetto o del collaboratore coordinato e continuativo comporta che il termine prescrizionale sia decennale, sempre che l'Istituto provveda ad emettere il proprio atto avente efficacia interruttiva.
La Circolare Inps n 31/2012 specifica che per quanto riguarda gli atti interruttivi (o gli atti di inizio di procedure di recupero) posti in essere dall’Istituto e ritenuti idonei ai fini dell’applicazione del preesistente termine di prescrizione decennale tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa. Nel Messaggio Inps n. 8447 del 16/05/2012 contenente chiarimenti alla Circolare 31 del 2 marzo 2012 viene evidenziato che in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.
Per ulteriori approfondimenti: INPS - Contributi da riscatto