Il beneficio dell'equo indennizzo è cumulabile con il trattamento di pensione privilegiata ordinaria ?
Si. Tuttavia, ai sensi dell'art. 144 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, se l’interessato ottiene prima la liquidazione dell’equo indennizzo e successivamente (per la stessa causa) la pensione di privilegio, la metà dell’equo indennizzo già liquidata viene recuperata sul pagamento della pensione di privilegio.