Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
In quale caso si può rinnovare il titolo di soggiorno rilasciato per turismo o per breve durata?
Lo straniero in possesso di un visto per breve soggiorno (visto uniforme Schengen) non ha alcuna possibilità di prorogare il suo soggiorno per un periodo di tempo superiore alla durata del soggiorno prevista dal visto, salvo nei casi di assoluta e comprovata impossibilità di uscita.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, infatti ”il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen, in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali”.
In particolare i casi eccezionali in cui si può ottenere una proroga/rinnovo del visto per soggiorno breve devono essere dovuti a motivi di forza maggiore (ad esempio, modifica dell'orario di un volo aereo per cattive condizioni meteorologiche o sciopero), ragioni umanitarie (ad esempio, ricovero ospedaliero o malattia grave ed improvvisa che comporti incapacità di viaggiare) o ragioni personali serie (ad esempio, nel caso in cui un cittadino straniero sia entrato in uno degli Stati membri per andare a prendere un familiare che è stato operato e il ricoverato abbia una ricaduta che gli impedisce di lasciare l'ospedale entro i termini previsti).
In questi casi, l’autorità che valuta la situazione e decide se prorogare o meno il soggiorno sul territorio italiano è la Questura di zona.
Ad ogni modo, in caso di visto nazionale, che costituisce l’autorizzazione all’ingresso nel territorio italiano, una volta attraversata la frontiera esterna il visto esaurisce la sua funzione. Il soggiorno legale sul territorio italiano sarà dimostrato dal possesso del Permesso di Soggiorno, rilasciato per il motivo e la durata indicati nel visto.
Per approfondimenti: Ministero degli Affari Esteri - Il Visto per l'Italia