Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Cos'è e a chi spetta la Cassa integrazione guadagni straordinaria?
La Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.
La CIGS spetta agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da: imprese industriali (comprese quelle edili ed affini); imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato; imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS; aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS; imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS; imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;
e, dal 1° gennaio 2013 (art. 3, comma 1, Legge 28 giugno 2012, n. 92) spetta anche ai dipendenti di imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti; imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti; imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti; imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
La CIGS non spetta invece ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.
I requisiti da rispettare sono:
- per il lavoratore: sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS; almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento;
- per l'azienda: aver occupato, mediamente, nel semestre precedente la richiesta d’intervento, più di 15 dipendenti. Nel computo sono compresi gli apprendisti, i lavoratori part-time, i lavoratori a domicilio, i dirigenti.