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 Contatti Comune di Masio

Nome tipo amministrazioneComuni
 IndirizzoPiazza Italia 3
CAP15024
ComuneMasio
Sigla provinciaAL
 Telefono0131/799131
 Emailmasio@ruparpiemonte.it
 Email PECmasio@cert.ruparpiemonte.it
 Fax0131/799082
 Sito websito internet

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' possibile richiedere la residenza in un'abitazione in cui è già presente un'altra famiglia anagrafica?

Il cittadino che sposta la propria residenza deve denunciare il trasferimento, entro 20 giorni da quando è avvenuto, all'amministrazione comunale.
Ciò deve accadere sia nel caso in cui l'utente operi un trasferimento da un altro Comune (richiesta d'iscrizione all'Anagrafe) sia nel caso in cui l'utente cambi abitazione all'interno dello stesso Comune (denuncia all'Anagrafe di cambio di indirizzo), così come disposto dall'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
Il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto delle novità stabilendo il cambio di residenza in tempo reale. Il Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha predisposto apposita modulistica per effettuare le dichiarazioni anagrafiche che ogni Comune ha adottato.
Trasferimento in alloggio già occupato
Nel caso in cui il trasferimento di abitazione avvenga presso un nucleo familiare già residente, la dichiarazione di cambio di residenza deve riportare le generalità di almeno un componente maggiorenne del nucleo familiare "ospitante" (cognome, nome, luogo e data di nascita), che consente l'iscrizione al medesimo indirizzo (conoscenza del trasferimento / autorizzazione al trasferimento / consenso all'ingresso).
La modulistica prevede, infatti, che il soggetto che effettua la dichiarazione di residenza chiarisca se nell’abitazione, sita al nuovo indirizzo sono già iscritte, delle persone ed indichi se sussistono o non sussistono, rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con i componenti della famiglia già residente, oppure se e quale vincolo sussiste rispetto all'indicato componente della famiglia già residente.
Il già citato Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , all'articolo 4, chiarisce che, agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune (unico nucleo familiare); una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
Persone o famiglie che coabitano nello stessa abitazione possono dar luogo, dunque, a due distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) se tra i componenti delle due famiglie non vi sono vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.