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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Il docente è obbligato, su richiesta del dirigente scolastico, a somministrare farmaci in orario scolastico agli studenti affetti da patologie gravi?

Non esiste per il personale docente l’obbligo di somministrare a scuola farmaci agli alunni, a meno che non si sia data volontariamente la disponibilità a svolgere tale funzione e comunque non prima che la scuola abbia acquisito formalmente la richiesta della famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale.
I genitori, così come stabilito dalla Nota del Ministero dell'Istruzione del 25 novembre 2005, n. 231, Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, devono inoltrare un’istanza al Dirigente Scolastico accompagnata da una prescrizione del medico curante che attesti lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. Infatti, secondo l’art. 3 della nota MIUR la somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge le famiglie degli alunni, il dirigente scolastico, il personale docente e non docente, i medici di base e le ASL competenti che devono rilasciare autorizzazioni specifiche.
Una volta ricevuta la richiesta, i dirigenti scolastici individuano gli operatori scolastici tra il personale docente ed Ata che abbia seguito i corsi di pronto soccorso. Qualora non vi siano in sede i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono individuare altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni dandone comunicazione formale e motivata ai genitori.