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 Contatti Comune di Selva Dei Molini

Nome tipo amministrazioneComuni
 IndirizzoPaese 18/A
CAP39030
ComuneSelva dei Molini/Muehlwald
Sigla provinciaBZ
 Telefono0474 653135
 Emailinfo@comune.selvadeimolini.bz.it
 Email PECmuehlwald.selvadeimolini@legalmail.it
 Fax0474 653320
 Sito websito internet

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le modalità ed i tempi di liquidazione da parte di una compagnia assicurativa per il risarcimento del danno subito al proprio autoveicolo? E per le eventuali lesioni?

Il "Nuovo Codice delle Assicurazioni private", approvato con Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 198 e dal Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, dispone un'importante novità per il guidatore riguardante l’obbligatorietà dell’indennizzo diretto: per la sua applicazione non è più necessaria la firma congiunta dei due guidatori sul modulo CAI (cosiddetta ''constatazione amichevole''), pertanto sia in caso di accordo che di disaccordo il danneggiato deve richiedere il risarcimento danni rivolgendosi direttamente alla propria Compagnia, e non a quella del responsabile.
La legge prevede per i danni alle cose la definizione del sinistro entro 60 giorni dal pervenimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Questo termine si riduce a 30 giorni se la richiesta è corredata dal modulo di constatazione amichevole firmato da entrambe le parti. Per le lesioni (danno alla persona), la definizione deve avvenire entro 90 giorni.
Se la compagnia non rispetta i tempi per la definizione del sinistro (con proposta di rimborso o con le motivazioni per cui non intende rimborsare), oppure se il danneggiato non intende accettare l'offerta proposta, è possibile avviare un procedimento giudiziario di risarcimento chiamando in causa sia il responsabile che la sua Compagnia Assicuratrice.
Il primo passo è quello della conciliazione dopo aver inviato una lettera raccomandata A/R di contestazione (messa in mora) .
Si rammenta che ai sensi dell'articolo 2947 del codice civile il diritto al risarcimento del danno in caso di sinistro da circolazione si prescrive in 2 anni dal giorno dell’incidente.
In caso di sinistro legato ad una garanzia accessoria alla R.C. auto (furto, incendio, kasko ecc.) il diritto all’indennizzo si prescrive dopo un anno (ai sensi dell'articolo 2959 del codice civile)