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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono i requisiti per aprire un'officina meccanica? E' obbligatorio possedere un titolo di studio pertinente?

La Legge 11 dicembre 2012, n. 224, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 5 febbraio 1992 n.122 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.
Le attività di meccanica - motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita "MECCATRONICA", pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:
1) meccatronica
2) carrozzeria
3) gommista
Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di "meccatronica" dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l'elettrauto.
L’articolo 3 della Legge 224 del 2012 contiene disposizioni in merito alla fase transitoria della nuova disciplina:
1. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;
2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico - professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della Legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non potrà essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.