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 Contatti ISTITUTO TECNICO GEOMETRI "L. DA VINCI"

Nome tipo amministrazioneScuole secondarie di secondo grado
 IndirizzoVIA ITALIA N. 1
CAP93012
ComuneGela
Sigla provinciaCL
 Telefono0933.823617

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

In una causa promossa dinanzi al Tribunale civile da più persone contro una Società il giudice ha dato torto alle prime e le ha condannate al pagamento delle spese di lite in solido in favore della parte vittoriosa. Successivamente è pervenuta richiesta dell'intero pagamento ad una sola delle persone condannate. E' legittimo richiedere il pagamento ad una sola di esse?

Si è legittimo perché è contemplato dal nostro codice di procedura civile.
Ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura civile: "Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali".
Occorrerà, pertanto, leggere attentamente il capo della sentenza relativo alle spese.
Se in essa il Giudice ha disposto la condanna “in solido” o “con il vincolo solidale”, ogni parte condannata sarà obbligata a pagare per intero quella somma, pertanto il pagamento della propria quota parte non libera la medesima dall'obbligo solidale verso il vincitore.
Il condebitore che paga interamente il debito estingue l’obbligazione anche nei confronti degli altri verso il vincitore, ma avrà diritto ad agire in regresso nei confronti degli altri condebitori, ovvero potrà richiedere a questi ultimi le somme pagate ed essi saranno obbligati alla corresponsione, in favore del richiedente, di tale importo ciascuno per la propria quota parte. Le parti si presumeranno uguali.