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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Chi può richiedere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)?

Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dallo straniero extracomunitario o dall’apolide (ai sensi degli art. 1 comma 1 e art. 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286) che sia in possesso dei seguenti requisiti:

permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni (con esclusione di alcuni tipi di permessi);

reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;

un certo livello di conoscenza della lingua italiana, salvo che si tratti di persona invalida o minore di 14 anni o comunque esentata (sul punto si veda circolare Ministero Interno n. 7589/2010).
Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, non e' richiesta la documentazione relativa all'idoneita' dell'alloggio allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessita' di indicare un luogo di residenza. Per gli stranieri titolari di protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilita' di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del 15% del relativo importo.
Il Permesso di soggiorno lungo soggiornanti non può essere richiesto (ex art. 9 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286):

dai titolari di permesso per motivi di studio o formazione professionale;

dai titolari di permesso per protezione temporanea o motivi umanitari o dai soggetti che ne hanno fatto richiesta e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

dai soggetti che hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

dai titolari di visti di breve periodo;

dai cittadini stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato.
Il Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto anche per le tipologie di familiari per i quali si può richiedere il ricongiungimento (ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 286/1998):

figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);

genitori a carico;

genitori ultrasessantacinquenni.

In caso di richiesta per i familiari, si richiede il possesso anche dei seguenti requisiti:

alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale di edilizia residenziale pubblica o che risponda ai requisiti igienico-sanitari certificati dall’ASL competente;

reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29 comma 3 lett b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Per approfondimenti: Ministero dell'Interno - Tutte le FAQ sull'immigrazione