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 Contatti ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA "RUDOLF STEINER"

Nome tipo amministrazioneScuole secondarie di primo grado
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CAP38100
ComuneTrento
Sigla provinciaTN
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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

E' pignorabile la pensione?

Sì. Nonostante il perdurare di una situazione di vacatio legislativa, è ormai da considerarsi pacifico, sia in letteratura che in giurisprudenza, che la pensione è un reddito pignorabile, con alcuni limiti.
I limiti alla pignorabilità della pensione vengono definiti dalla Circolare dell'INPS n. 43 del 26 febbraio 2003, intervenuta a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale (n. 506/2002, c.d. "Illegittimità' dell'impignorabilità assoluta") . In questa circolare l'INPS chiarisce che "Le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere pignorate nella misura di un quinto per ogni credito, fatto salvo il limite necessario per assicurare le esigenze minime di vita del pensionato che dovrà essere stabilito dal legislatore... La pensione (ed i suoi equivalenti) costituisce un "bene" aggredibile (sempre nei limiti previsti dalla legge) soltanto da alcuni creditori, selezionati (dall'art. 2, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180) in ragione della causa del credito: in concreto, soltanto da chi vanti un credito alimentare o tributario, nonché per gli ex dipendenti pubblici un credito del datore di lavoro derivante dal rapporto di impiego ovvero per i titolari di pensioni INPS un credito dell'Istituto derivante da indebite prestazioni percepite ovvero da omissioni contributive.