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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come avviene l'abbinamento tra coniugi e minore da adottare nell'adozione internazionale?

L' incontro dei coniugi con il minore rappresenta la fase più delicata e importante dell'intera procedura di adozione internazionale. In questa fase l'ente autorizzato al quale i coniugi si sono rivolti si fa carico della procedura di adozione nel paese straniero scelto.
Ciò significa che l'ente, una volta ricevuta dall'autorità straniera la proposta di abbinamento con il bambino da adottare, ne informa gli aspiranti genitori adottivi e, avutone il consenso, li assiste svolgendo tutte le pratiche necessarie all'adozione.
Se l'iter si conclude con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente autorizzato trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 4 della Convenzione dell'Aja , ratificata in Italia con Legge 476/1998.
Se invece l'iter non si conclude positivamente, l'ente ne prende atto e ne informa la Commissione per le adozioni internazionali, relazionando anche sui motivi in base ai quali l'abbinamento non si è rivelato rispondente all'interesse del minore.
All’Ente autorizzato è pertanto conferita dall’Autorità centrale italiana ( e cioè dalla Commissione per l’adozione ) una ampia delega per lo svolgimento dell’attività all’estero rendendo così molto più facile, perché ampiamente decentrata, l’attività prodromica all’adozione. Ma alla Commissione resta attribuita, nel momento terminale della procedura, una funzione rilevantissima e condizionante l’esito della procedura: è la Commissione che ( ricevuti gli atti, valutate le conclusioni dell’Ente autorizzato, verificato che il minore da adottare sia in stato di abbandono senza possibilità di affidamento o adozione nel suo paese di origine e che si possa procedere all’adozione legittimante) dichiara che l’adozione risponde all’interesse del minore e che pertanto se ne può autorizzare l’ingresso e la residenza in Italia. E’solo a seguito di questa decisione della Commissione che gli uffici consolari possono rilasciare il visto di ingresso.
Per approfondimenti:

Ministero della Giustizia - adozione internazionale


Commissione adozioni internazionali - per adottare


Inoltre, per informazioni è disponibile il numero verde della Commissione per le Adozioni Internazionali 800.002.393 (lun-ven dalle 10:00 alle 13:00).