pasemplice.it

 Contatti SCUOLA ELEM.PAR."DON BOSCO"

Nome tipo amministrazioneScuole primarie
 IndirizzoVIA A.GRANDI, 24
CAP20037
ComunePaderno Dugnano
Sigla provinciaMI
 Telefono02.9185589

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa si deve fare per diventare agente di commercio?

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva servizi”), il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio è stato soppresso (art. 74, comma 1). La soppressione del Ruolo non comporta la “liberalizzazione” del rispettivo settore, ma significa semplicemente che l’esercizio di tale attività è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle attuali norme di riferimento (che rimangono pertanto in vigore). Pertanto, a decorrere dal 31 luglio 2010 l'attività di agente e rappresentante di commercio può essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della SCIA alla Camera di Commercio competente per territorio. Dal 31 luglio 2010 la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) è stata sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA).
La SCIA si applica a tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti:
- agente di affari in mediazione;
- agente e rappresentante di commercio;
- autoriparazione;
- commercio all’ingrosso;
- facchinaggio;
- impiantistica;
- mediatore marittimo;
- pulizia;
- spedizioniere.
La SCIA deve:
- essere presentata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza nel giorno dell'inizio dell'attività economica;
- essere allegata ad un modello di Comunicazione Unica e di iscrizione/variazione al Registro Imprese (Mod. S1, S2, S5, I1, I2);
- contenere le autocertificazioni necessarie per documentare il possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalle normative.
Dopo aver presentato la SCIA il nuovo imprenditore può iniziare a svolgere l'attività senza aspettare i 30 giorni previsti dalla normativa precedente. Le amministrazioni hanno 60 giorni a disposizione per esercitare i controlli e prendere i provvedimenti necessari.
Con decreto del 26/10/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato le modalità per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti che esercitano l'attività di agente e rappresentante di commercio.
Per ulteriori informazioni contattare la Camera di commercio competente per territorio.