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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le tutele previste dall’ordinamento per la segnalazione di abbandono del minore?

Sussiste una situazione di abbandono quando manchi al minore una assistenza morale e materiale. E’ da rilevare che la situazione di abbandono deve essere presa in considerazione non in relazione alla posizione soggettiva del genitore ma alla situazione oggettiva del minore. Quel che importa è che oggettivamente il minore non abbia quelle cure che gli sono indispensabili per crescere. L’ordinamento prevede, a garanzia del minore, che la segnalazione di una situazione di abbandono possa essere effettuata da chiunque (art. 9, comma 1, Legge 4 maggio 1983, n. 184). Ma viene sancito anche il dovere giuridico, penalmente sanzionato (art. 70, Legge 4 maggio 1983, n. 184), dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio, degli esercenti un servizio di pubblica necessità, di riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo ove si trova il minore sulle condizioni di ragazzi in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza per ragioni d’ufficio. Inoltre gli istituti di assistenza debbono trasmettere semestralmente allo stesso Procuratore del luogo ove tali istituti hanno sede l’elenco di tutti i minori ricoverati con indicazione specifica, per ciascun minore, dei rapporti mantenuti con la propria famiglia e sulle sue condizioni psicofisiche.