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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quanto spetta di CIG e qual'è la relativa durata?

La CIG è un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Così come precisato dalla Circolare Inps n. 14 del 30/01/2013, per il 2013 l'importo lordo è di euro 959,22 per una retribuzione inferiore o uguale ad 2.075,21 e di euro 1.152,90 per un retribuzione superiore a 2.075,21.
Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
Circa la durata:
• per il settore industria il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane);
• per il settore edile e lapideo il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane) nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro.
Per una stessa unità produttiva, al termine della fruizione di un periodo di trattamento continuativo pari a 52 settimane, è possibile presentare una nuova domanda solo dopo che l'attività sia stata ripresa effettivamente per almeno 52 settimane.
Nel caso in cui l’azienda fruisca del trattamento per periodi non consecutivi, il periodo massimo integrabile sarà di 52 settimane nel biennio.