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 Contatti SAN FRANCESCO

Nome tipo amministrazioneScuole primarie
 IndirizzoVIA VITTORIO EMANUELE N.100
CAP50134
ComuneFirenze
Sigla provinciaFI
 Telefono055.490002

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

In che modo può essere presentata validamente una richiesta alla PA in via telematica?

In base all’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici in via telematica sono valide quando ricorre almeno uno dei seguenti presupposti:

la richiesta è sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica (CIE) o della carta nazionale dei servizi (CNS). L’art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 ha precisato che l’utilizzo di questi strumenti nei confronti della PA sostituisce la firma elettronica avanzata;

l’autore è identificato grazie a strumenti specifici, predisposti dalle amministrazioni per l’individuazione del soggetto che richiede il servizio;

le istanze e le dichiarazioni sono presentate allegando (acquisiti sotto forma di immagine) il modulo della richiesta debitamente sottoscritto e una copia non autenticata di un documento di identità valido;

quando la richiesta sia trasmessa dall’autore mediante la propria casella di postacertificat@ gratuita per il cittadino, o tramite le c.d. PEC-ID previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012. L’utilizzo di questi strumenti, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione (art. 61 del DPCM 22 febbraio 2013). E' importante evidenziare che il servizio di Postacertificat@ (CEC-PAC), utilizzato solo per comunicazioni verso la PA, sara' progressivamente sospeso. Dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle CEC PAC) saranno mantenute attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti l’accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti.
Le richieste pervenute alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto di queste modalità, sono considerate dalla legge equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa dal richiedente, in presenza del dipendente addetto al procedimento.
Restano, comunque, salve le norme che prevedono l’uso di sistemi specifici di trasmissione telematica nel settore tributario.
L’art. 45 del CAD precisa che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano il requisito della forma scritta, quindi, non è necessario produrre, successivamente, il documento originale.
Infine, l’art. 65 del CAD, come modificato dall’art. 6 del c.d. Decreto crescita 2.0 (Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), ha individuato, rispetto alle amministrazioni pubbliche, una specifica ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare a carico del titolare dell’ufficio che, a seguito di un’istanza o di una dichiarazione presentata in via telematica nelle forme previste dalla legge, non provveda ad avviare il procedimento.