Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
Quali sono le modalità e i requisiti per la nomina di un collaudatore in un progetto edilizio?
L'art. 67 del T.U. per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380) stabilisce che "Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell´opera". La Legge del 5 Novembre 1971 n. 1086 recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica" dispone all'art.7 che la nomina del collaudatore spetta al committente il quale ha l'obbligo di comunicarla al genio civile entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. Entro tale termine, quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo a quest'ultimo di chiedere, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore. Per ulteriori approfondimenti consultare il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.