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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

I navigatori satellitari che indicano la postazione di autovelox e degli altri strumenti di controllo della velocità sono uguali agli anti-autovelox?

L'art. 45, comma 9 bis, del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" vieta la produzione, la commercializzazione e l'uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 del Codice della Strada.
E' vietato, dunque, l'uso dei cosiddetti "anti-autovelox", strumenti che interferiscono con il buon funzionamento dei misuratori di velocità. L'uso illecito di tali strumenti si configura anche quando il conducente dispone solo dell'apparecchio senza che questo lo avverta della presenza del posto di controllo.
Il divieto non riguarda i "navigatori satellitari" che, invece, dispongono della localizzazione degli autovelox, ne segnalano la presenza e invitano il conducente alla prudenza. La Polizia di Stato stessa, nel pubblicare sul sito le mappe di autovelox, tutor e altri strumenti che controllano la velocità, persegue proprio l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade
Per chi utilizza invece i dispositivi che interferiscono con la strumentazione della Polizia Stradale, il comma 9ter dell'art. 45 del CdS prevede una sanzione amministrativa che va da 802 a 3.212 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione.
Per approfondimenti: Polizia di Stato