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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Un lavoratore che non abbia maturato il diritto a pensione con i soli contributi nazionali, ma abbia versato contributi all'estero per periodi precedenti ha qualche possibilità di percepire una pensione?

Sì, può ricorrere alla cosiddetta "totalizzazione". Se un assicurato non ha diritto alla pensione con i soli contributi nazionali, ma vanta contributi maturati all'estero, può "sommare" (totalizzare) ai contributi italiani quelli maturati in un altro Stato convenzionato, ai fini del diritto alla pensione. Allo stesso modo, un lavoratore che ha svolto attività lavorativa in diversi Paesi UE può "sommare" i relativi periodi contributivi ai fini del diritto alla pensione (totalizzazione dei periodi assicurativi). L'importo della pensione viene determinato da ogni Paese in base al proprio sistema di calcolo dei contributi e in proporzione ai periodi assicurativi maturati secondo la propria legislazione (sistema del pro-rata).
La totalizzazione dei periodi assicurativi consente di "sommare" i periodi assicurativi italiani ed esteri ai fini del diritto alla pensione, ma non comporta il trasferimento di contributi da un Paese all'altro. Essa è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo di assicurazione e di contribuzione nello Stato che concede la pensione. Se non si verifica questa condizione, i contributi vengono utilizzati dall'altro Stato come se fossero propri (pur senza che ci sia un effettivo trasferimento di contributi). La normativa sulla totalizzazione trova applicazione anche in relazione ai contributi maturati nella gestione separata.
Per i regolamenti comunitari, il periodo minimo è di 52 settimane, mentre per le convenzioni bilaterali è stabilito in modo diverso dai singoli Accordi. Solo alcune convenzioni bilaterali, inoltre, ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi, a condizione che risultino legati, a loro volta, da convenzioni di sicurezza sociale sia all'Italia sia all'altro Stato contraente (totalizzazione multipla). Per la totalizzazione sono validi, generalmente, tutti i tipi di contributi: obbligatori, da riscatto, versamenti volontari ed anche i contributi figurativi (servizio militare di leva), tranne le eccezioni previste in Accordo.