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CAP80044
ComuneOttaviano
Sigla provinciaNA
 Telefono081.8278090

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le materie di competenza del Giudice di Pace?

Al Giudice di Pace è attribuita competenza in materia Civile, Penale e per le opposizioni a sanzioni amministrative (O.S.A.).
COMPETENZA CIVILE
In ambito civile la competenza del Giudice di Pace viene disciplinata dall' art. 7 del codice di procedura civile, che si trascrive:Art. 7 - Competenza del Giudice di Pace - "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore euro 5.000,00 quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi euro 20.000,00.
È competente qualunque ne sia il valore:
1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
3) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
3-bis) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali".
Inoltre, l'articolo 82 del Codice di Procedura Civile stabilisce: "Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 1.100,00
Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entita' della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a stare in giudizio di persona".
COMPETENZA PENALE
Con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è stata attribuita al Giudice di Pace, tra gli altri,la cognizione e la competenza su alcuni reati di notevole diffusione:
-contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso;
-contro l'onore, quali l'ingiuria e la diffamazione;
-contro il patrimonio, quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il giudice di pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità. (Fonte: Ministero della Giustizia)
COMPETENZA AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE
Secondo quanto disposto dagli artt.22 e 22-bis della Legge del 24 Novembre 1981, n.689 “Modifiche al sistema Penale”,il Giudice di Pace è competente in ambito di Opposizione a sanzioni amministrative di importo inferiore a € 15.493,71.
Secondo quanto disposto dall’art.204 bis del D.Lgsl.30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.” Codice della Strada” il Giudice di Pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore in ambito di Opposizione a Sanzioni amministrative erogate ai sensi del Codice della Strada.
Nel caso di ricorso contro le sanzioni per infrazione al codice della strada si può presentare:1. ricorso avverso la multa per infrazione al codice della strada (in alternativa alla presentazione del ricorso al Prefetto)
- si può presentare ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa
- oppure avverso la cartella esattoriale che viene inviata quando la multa non viene pagata. Il ricorso può essere presentato solo per vizi della cartella. L’importo della sanzione contenuto nella cartella è raddoppiato.2. ricorso avverso l’ordinanza del Prefetto che rigetta il ricorso per una multa.
(Fonte: Ministero della Giustizia )