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 Contatti COOPERATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA STELLINA A R.L.

Nome tipo amministrazioneScuole dell'infanzia
 IndirizzoVIA A.MONTAGNA,20
CAP80034
ComuneMarigliano
Sigla provinciaNA
 Telefono081.5191320
 Emailmariapina@scuolastellina.com
 Fax081.5191320

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Lavoro presso un'azienda per la quale mi occupo di fare analisi su campioni di amianto. Posso astenermi dal fare queste mansioni stante il mio attuale stato di gravidanza?

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, all'art. 7 stabilisce che è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.
La lavoratrice verrà addetta ad altre mansioni, per il periodo per il quale è previsto il divieto, oltre che nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla sua salute.
Nel caso in cui la lavoratrice venga adibita a mansioni inferiori a quelle abituali viene conservata la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo in cui vige il divieto.
I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati all'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026. In particolare sono vietati durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro:
- i lavori previsti dagli artt.1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;
- i lavori di manovalanza pesante;
- i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante;
- i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo;
- i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni;
- i lavori di monda e trapianto del riso;
- i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.
Sono invece vietati durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto:
- i lavori indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche;
- i lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi (malattia causata dall'amianto), nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;
- i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;
- i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali;
- i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame.