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 Contatti Ufficio Scolastico Provinciale di Terni

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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le principali caratteristiche del contratto a termine?

La disciplina del contratto a tempo determinato è contenuta nel Decreto Legislativo n. 368 del 6 settembre 2001 e prevede che sia possibile l'apposizione, ad un contratto di lavoro, di un termine - che risulti, direttamente o meno, da atto scritto - di durata non superiore a 36 mesi per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione.
Il contratto a termine puo' essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, a condizione che si riferiscano alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione. Ma se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Se poi il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Il lavoratore assunto con contratti a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi.





Ciascun datore di lavoro può stipulare contratti a termine entro il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione.

L'articolo 3 del decreto prevede una serie di casi in cui l'apposizione di un termine non e' ammessa (per esempio, per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero).