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 Contatti OTTO MARZO

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CAP42100
ComuneReggio nell'Emilia
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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

A chi spetta l'assegno per il congedo matrimoniale?

L'assegno per congedo matrimoniale spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che:
- contraggono matrimonio civile o concordatario;
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruiscono effettivamente del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio
Spetta anche:
- ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende sopra dette;
- ai lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non siano comunque in servizio (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi ecc.).
L'assegno per congedo matrimoniale non spetta ai dipendenti di:
- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di: impiegati, apprendisti impiegati, dirigenti.
- aziende agricole;
- commercio;
- credito;
- assicurazioni;
- enti locali;
- enti statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
Si ha diritto all’assegno solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario (il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno).
L'assegno spetta ad entrambi i coniugi quando l'uno e l'altra vi abbiano diritto.
Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.
L'assegno è pari a 7 giorni di retribuzione (8 giorni per i marittimi) ed è calcolato sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo periodo di paga (ultimi due periodi di paga per i lavoratori dell'industria e artigianato retribuiti a settimana).L'assegno è corrisposto dai datori di lavoro per conto dell'Inps all'inizio del periodo di congedo. L'azienda chiede poi il rimborso all'Inps, entro un anno dalla data dei singoli pagamenti.
Ai lavoratori disoccupati o che si trovano sotto le armi è pagato dall'Inps.