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 Contatti Ufficio Relazioni con il Pubblico - Servizio Amministrazione Generale

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ComuneArconate
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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono i tratti essenziali dell'istituto dell'affido familiare?

La funzione dell’istituto dell’affidamento è quella di assicurare al minore un altro ambiente idoneo al mantenimento, all’istruzione e all’educazione. L'affido familare è un provvedimento temporaneo, disciplinato dalla LEGGE 4 maggio 1983, n. 184, “Diritto del minore ad una famiglia”, modificata con la LEGGE 28 marzo 2001, n. 149, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.
La legge in questione ha disciplinato compiutamente solo una particolare tipologia di affidamento: quello temporaneo funzionale ad impedire , attraverso il recupero della famiglia di origine resa nuovamente capace di assolvere appieno la sua funzione, una pronuncia di adottabilità. Un simile affidamento familiare va posto perciò tra le molte misure che l’ordinamento prevede per assicurare contemporaneamente un’adeguata assistenza al bambino in difficoltà e un recupero di quelle relazioni familiari che siano, sia pure temporaneamente, carenti o poco soddisfacenti per i minori.
Specificamente, quando si parla di affido ci si riferisce a quei casi in cui le difficoltà dei genitori sono provvisorie e rimediabili: la famiglia affidataria quindi non si sostituisce alla famiglia d’origine ma l’affianca, supplendo alle sue funzioni per il tempo necessario a superare le problematiche che hanno contraddistinto l’intervento.
L’affidamento può essere consensuale quando i genitori o chi esercita la patria potestà sono concordi con l’intervento, oppure giudiziale quando non vi è consenso e l’affidamento è disposto con decreto dal Tribunale per i minorenni.
Viene attuato dal servizio sociale competente territorialmente per la tutela dei minori e delle loro famiglie.
L’affidamento può inoltre essere distinto in:

residenziale: quando il bambino va ad abitare stabilmente con la famiglia affidataria mantenendo rapporti regolari con la sua famiglia d’origine

a tempo parziale: diurno con rientro per il pernottamento presso la famiglia d’origine, oppure per i week end o per un periodo di vacanza.