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 Contatti SCUOLA MATERNA DON LORENZO VALLI

Nome tipo amministrazioneScuole dell'infanzia
 IndirizzoVIA MAZZUCCHELLI, 72
CAP28062
ComuneCameri
Sigla provinciaNO
 Telefono0321.518481

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Lavoro in un'azienda vinicola con contratto a tempo determinato, come bracciante agricola, ora sono al 3° mese di gravidanza certificata. Ho diritto alla maternità? Quanto mi verrà pagato? A chi devo presentare la richiesta?

Le braccianti agricole a tempo determinato hanno diritto all'indennità di maternità qualora possano far valere almeno uno dei seguenti requisiti:
- almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno solare precedente quello di inizio del congedo
oppure
- almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno di inizio del congedo purché maturate prima dell’inizio del congedo stesso, anche quando viene disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro.
Qualora l'astensione obbligatoria si verifichi durante la fruizione della indennità di disoccupazione, tale indennità verrà sospesa e l'interessata avrà diritto alla indennità di maternità in quanto di importo più favorevole (80% della retribuzione), l'indennità di disoccupazione riprenderà al cessare dell'indennità di maternità fino alla fruizione del periodo previsto.
Il pagamento della prestazione sarà effettuato direttamente dall'INPS di residenza presso il quale, naturalmente, l'assicurata avrà presentato la domanda con allegato il certificato di gravidanza. Per le lavoratrici agricole a tempo determinato, a decorrere dagli eventi indennizzabili relativi a periodi di paga inclusi nell'anno 2006, la retribuzione da prendere a base per il calcolo delle prestazioni a sostegno del reddito è quella contrattuale.
Come chiarito dalla Circolare INPS n. 58 del 19 aprile 2006, la retribuzione da prendere in considerazione alla base del calcolo sarà quindi la più alta tra quella stabilita dai contratti collettivi nazionali e quella stabilita dagli accordi collettivi o contratti individuali (articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella Legge 7 dicembre 1989, n. 389).
Se l'astensione obbligatoria inizia nel periodo di lavoro, la domanda andrà presentata anche al datore di lavoro. Il datore di lavoro provvederà all'integrazione qualora il contratto di lavoro lo preveda.