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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le informazioni contenute nell'atto di matrimonio e nelle annotazioni?

Secondo l'art. 64 - Contenuto dell’atto di matrimonio - del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, l'atto di matrimonio deve specificamente indicare:
a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all’articolo 101 del Codice civile; c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 101 del Codice civile; d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del Codice civile; e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli articoli 101 e 110 del Codice civile, ed il motivo del trasferimento dell’ufficiale dello stato civile in detto luogo; g) la dichiarazione fatta dall'Ufficiale dello Stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio.

Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Inoltre, secondo l'art. 69 del già citato D.P.R. 396/2000, negli atti di matrimonio si fa annotazione:
a) della trasmissione al ministro di culto della comunicazione dell'avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio da lui celebrato; b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del Codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del Codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della Legge 31 maggio 1995, n. 218; c) dei ricorsi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e delle relative pronunce; d) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento del matrimonio; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia dell'autorità ecclesiastica di nullità del matrimonio; e di quelle che pronunciano la separazione personale dei coniugi o l'omologazione di quella consensuale; e) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di matrimonio; f) delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione; g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di uno degli sposi e di quelle che dichiarano l'esistenza dello sposo di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte; h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad uno degli sposi; i) dei provvedimenti di rettificazione.