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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come si articola una procedura fallimentare?

Preliminarmente, i soggetti cui la legge attribuisce le funzioni in merito ad una procedura fallimentare sono: il Tribunale fallimentare in composizione collegiale, il Giudice delegato al fallimento, il curatore ed il comitato dei creditori.
La procedura fallimentare si articola attraverso una serie di fasi:
1) Istruttoria prefallimentare da parte del Tribunale competente: a seguito della presentazione di istanze di fallimento da parte dei creditori il Tribunale ordina all'imprenditore l'esibizione di tutta la documentazione utile attestante una situazione patrimoniale aggiornata, nonché i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (articolo 13, Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5);

2) Dichiarazione di fallimento: una volta appurato lo stato di insolvenza, l'imprenditore viene dichiarato fallito con sentenza del Tribunale competente. Tale provvedimento priva il fallito dell’amministrazione e della disponibilità dei beni in suo possesso, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza presso la cancelleria del Tribunale che l'ha emessa. Viene nominato un curatore che subentra nell’amministrazione giuridica del patrimonio del fallito e nella disponibilità materiale dei beni, fatta eccezione per quelli strettamente personali. In tal modo viene assicurato il soddisfacimento dei creditori in sede di esecuzione concorsuale.
3) Accertamento dello stato passivo: il giudice delegato dal Tribunale in composizione collegiale provvede sulle istanze di ammissione al fallimento depositate dai creditori in cancelleria, ammette lo stato passivo predisposto in via provvisoria, e successivamente, sentiti il fallito e il curatore ed assunte informazioni dai creditori, provvede ad emettere in via defintitiva il decreto di esecutività dello stato passivo.
4) Liquidazione dell’attivo fallimentare: viene effettuata una ripartizione finale dell'attivo attraverso un preliminare programma di liquidazione da parte del curatore, consistente nella predisposizione di operazioni di vendita dei beni ai fini della relativa conversione in denaro. Effettuata la liquidazione viene presentato un rendiconto di gestione finale dal curatore al Giudice delegato, il quale sarà tenuto a verificarlo ed approvarlo, liquidando il compenso al curatore medesimo.
5) Distribuzione del ricavato tra i creditori del fallito: una volta liquidati i beni assoggettati alla procedura fallimentare, le somme ricavate debbono essere ripartite tra i creditori, previo preliminare parere del comitato dei creditori sul piano di riparto adottato dal curatore.
Una volta che la ripartizione sia stata satisfattoria per i creditori e, comunque, anche ove non lo sia stata, ovvero quando è appurata l'insufficienza del patrimonio attivo, con decreto del Tribunale viene dichiarata la chiusura del fallimento. Contro tale decreto è ammesso reclamo dinanzi alla Corte di Appello. Il decreto di chiusura, dunque, una volta divenuto definitivo, ovvero quando sono decorsi i termini per l'eventuale impugnazione, determina la cessazione degli effetti della sentenza fallimentare sul patrimonio del fallito, il quale in tal modo riacquista la disponibilità giuridica e materiale del proprio patrimonio, ove residui.