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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Bisogna sostituire il contrassegno del ciclomotore con la targa?

I ciclomotori che circolano ancora con il contrassegno di identificazione (a 5 cifre) hanno l'obbligo di sostituirlo con la targa (a 6 cifre). Il certificato di idoneita', invece dovra' essere sostituito con il certificato di circolazione.
Il 2 aprile 2011 e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 il Decreto Ministeriale del 2 febbraio 2011 secondo cui e' necessario sostituire la vecchia targa per ciclomotori con quella nuova.
L'art. 14, comma 2, della Legge del 29 luglio 2010, n.120 ha prescritto infatti che, entro il 13 febbraio 2012, i ciclomotori ancora muniti di contrassegno di identificazione (cd. targhino) e certificato di idoneita' tecnica debbano essere muniti, per poter circolare su strada, delle targhe e del certificato di circolazione previsti dall'art. 97 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, ''Nuovo Codice della Strada'', demandando a tal fine al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione, con proprio decreto, di apposito calendario. La nuova targa per ciclomotori e' composta da 6 caratteri alfanumerici e dal marchio ufficiale della Repubblica Italiana su fondo bianco con caratteri neri e ricoperta da pellicola retroriflettente. Sono esclusi dall'obbligo di ritargatura i ciclomotori immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006.
Si precisa che i termini indicati hanno carattere ordinatorio: la sanzione pecuniaria prevista dall art. 14, comma 3, della citata Legge del 29 luglio 2010, n.120 (da euro 389 a euro 1.559) e' applicabile unicamente a decorrere dal 13 febbraio 2012 nei confronti di coloro che circolino con ciclomotori non regolarizzati. Le scadenze per le operazioni di "ritargatura" sono:

entro il 1° giugno 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "0", "1" e "2";

entro il 31 luglio 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "3", "4" e "5";

entro il 29 settembre 2011, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "6", "7" e "8";

entro il 28 novembre 2011, e comunque non oltre il 12 febbraio 2012, per i ciclomotori muniti di contrassegno di identificazione la cui sequenza numerica inizia per "9" e la cui sequenza alfanumerica inizia con la lettera "A".
In ogni caso gli utenti interessati possano richiedere, per ragioni affettive legate alla vetusta' del veicolo, di poter ottenere la restituzione del certificato di idoneità, debitamente annullato dall UMC, successivamente al rilascio del certificato di circolazione.
Pertanto chiunque possieda piu' di un ciclomotore e' tenuto a munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe. La targa dei ciclomotori costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell'intestatario del certificato di circolazione ma, a differenza delle targhe degli autoveicoli, la targa dei ciclomotori e' personale, quindi non può essere ceduta ad altro soggetto, ed il proprietario, in caso di perdita di possesso del mezzo, puo' trattenerla per utilizzarla in seguito per un altro ciclomotore al quale sarà legata attraverso il certificato di quest'ultimo. In caso di rivendita del ciclomotore quindi, va annotata la sospensione dalla circolazione a cura del venditore, mentre l'acquirente deve procedere alla richiesta della targa come sopra descritto.
Per informazioni: Governo, MIT - Direzione Generale del Nord Ovest