pasemplice.it

 Contatti IST.SACRO CUORE (CASA DEL FANCIULLO)

Nome tipo amministrazioneScuole dell'infanzia
 IndirizzoVIA DELLE ROSE .2
CAP96013
ComuneCarlentini
Sigla provinciaSR
 Telefono095.991045

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Le assenze per interruzione di gravidanza sono computabili nel periodo massimo previsto per la conservazione del posto di lavoro?

L'articolo 19 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita') sancisce che l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
L'INPS, con circolare n. 139/2002, richiamando l'articolo 19 citato, qualifica l'interruzione di gravidanza come malattia e precisa che tale fattispecie rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riconoscendo implicitamente che l'interruzione di gravidanza sia qualificabile come malattia determinata da gravidanza, di cui al predetto articolo 19.
Nello stesso senso l'INAIL, nelle circolari n. 48/1993 e n. 51/2001, ha riconosciuto che le assenze per interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, non si cumulano con precedenti o successivi periodi di malattia e che non sono quindi computabili nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (c.d. periodo di comporto).
Seguendo lo stesso orientamento, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008, di risposta all'interpello n. 32 del 19 agosto 2008 del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che l'articolo 12 del D.P.R. n. 1026/1976 considera l'interruzione di gravidanza prima del 180° giorno come aborto e non come parto; qualificandosi dunque, come "malattia determinata da gravidanza", ad essa si applicherà la tutela prevista dall'articolo 20 del D.P.R. n. 1026/1976, secondo cui tale assenza non rientra nel periodo di comporto.
Dunque, non verranno computati i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, agli effetti della durata prevista dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi per il trattamento normale di malattia.