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 Contatti SCUOLA MATERNA PRINCIPESSA ADELE BORGHESE

Nome tipo amministrazioneScuole dell'infanzia
 IndirizzoVIA DEI PINI
CAP56019
ComuneVecchiano
Sigla provinciaPI
 Telefono050.804100

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Sono dipendente di un ente locale in aspettativa per congedo parentale. Dallo stipendio mensile mi è stata giustamente tolta la parte accessoria, ma anche l'indennità di comparto. E' legittima quest'ultima decurtazione?

Per ciò che riguarda il trattamento economico di chi usufruisce del congedo parentale occorre fare riferimento al comma 5 dell'art.17 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 14/09/2000, nel quale è indicato che "Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971 (ora art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151), per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".
L'indennità di comparto, come espressamente specificato dall'art. 33, comma 2, del CCNL del 22/1/2004 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 - è un compenso di natura accessoria, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Viene corrisposta per dodici mensilità (e, quindi, non va in tredicesima ); può essere sospesa o ridotta negli stessi casi di riduzione o sospensione dello stipendio tabellare.
Dato il suo carattere di generalità, viene corrisposto a tutto il personale in servizio, a tempo indeterminato e a tempo determinato (con contratto di formazione lavoro o di lavoro temporaneo), ivi compresi i lavoratori incaricati di una posizione organizzativa.
Pertanto nel caso in esame, nel calcolo della retribuzione non va decurtata l'indennità di comparto, ma esclusi soltanto i "compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute".