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 Contatti Biblioteca comunale

 Ente di appartenenzaComune di Assisi
 Tipologia unitàBiblioteca
 IndirizzoVia S. Francesco 12
CAP06081
ComuneAssisi
Sigla provinciaPG

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le norme che regolano l'istituto del servizio temporaneo all'estero?

L’attuale normativa favorisce e incentiva gli scambi internazionali di esperienze amministrative consentendo ai pubblici dipendenti di prestare temporaneamente servizio presso le istituzioni europee, nonchè presso le organizzazioni internazionali, gli Stati membri dell'Unione Europea, gli Stati candidati e gli altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione (a seguito di specifici accordi di reciprocità), al fine di rafforzarne il collegamento. Lo prevede l’articolo 32 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165. Il trattamento economico degli esperti nazionali distaccati può essere a carico dell’amministrazione di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da un'organizzazione o ente internazionale. Il personale che presta servizio temporaneo all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza e l'esperienza maturata all'estero costituiuisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni ecomiche superiori o a progressioni di carriera all'interno della pubblica amministrazione.E' possibile, infine, ricorrere all’istituto previsto dalla Legge 27 luglio 1962, n.1114, il quale contempla la possibilità di collocare fuori ruolo il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso enti o organismi internazionali. Il collocamento, previa autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve avere una durata non inferiore a sei mesi e il contingente complessivo non può superare le cinquecento unità. Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.