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 Contatti Biblioteca comunale

 Ente di appartenenzaComune di Cavalese
 Tipologia unitàBiblioteca
 IndirizzoVia Bronzetti 60
CAP38033
ComuneCavalese
Sigla provinciaTN

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono i requisiti necessari per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI?

I potenziali destinatari dell’indennità di disoccupazione ASpI devono essere in possesso dei seguenti requisiti (Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012):
- stato di disoccupazione involontaria;
- almeno due anni di assicurazione (devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione);
- almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per quanto concerne la dichiarazione dello stato di disoccupazione involontaria l'interessato ha la possibilità di farne richiesta preliminarmente al Centro per l'Impiego territorialmente competente; in alternativa può rilasciare direttamente alla sede previdenziale la dichiarazione al momento della presentazione della domanda di indennità in ambito ASpI (art. 4, comma 38 della Legge 28 giugno 2012, n. 92). In tal caso è affidato all'Inps il compito di ricevere e, successivamente, mettere a disposizione del Centro per l'Impiego territorialmente competente i documenti indispensabili ai fini delle verifiche sullo stato di disoccupazione nonchè dell'attivazione delle politiche attive (Circolare Inps n. 154 del 2013).Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata.
Si considerano pertanto utili ai fini del perfezionamento dei requisiti:
- i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Diversamente, non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.Parimenti, non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:
- malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.