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 Contatti Biblioteca comunale

 Ente di appartenenzaComune di Celenza Sul Trigno
 Tipologia unitàBiblioteca
 IndirizzoPresso il municipio - Via della rinascita
CAP66050
ComuneCelenza sul Trigno
Sigla provinciaCH

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno occorre pagare un ulteriore contributo?

Sì. Per i permessi di soggiorno rilasciati e/o rinnovati dal 30 gennaio 2012 bisognerà pagare un contributo aggiuntivo che varia da 80 euro fino a 200 euro in base alla durata del permesso.
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011 ha dato, infatti, attuazione alla disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2 ter, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il contributo economico che gli stranieri devono versare per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.
La misura del contributo a carico dello straniero di età superiore ad anni diciotto è determinata come segue:
a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea).
Sono esclusi dal versamento del contributo le seguenti categorie di stranieri:

cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di eta' inferiore ai 18 anni;

cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett b) del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (figli minori che fanno ingresso per ricongiungimento familiare);

cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonche' loro accompagnatori,

cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.
Come precisato dal Decreto MEF 6 ottobre 2011 e dalla successiva circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 27 gennaio 2012, il contributo si aggiunge agli oneri già a carico dello straniero relativi al costo del permesso di soggiorno elettronico (€ 27.50) nonché alle spese relative all’accettazione delle istanze presso gli uffici postali e dell'imposta di bollo, che non hanno subito variazioni.
Per quanto attiene alle modalità di versamento, il decreto stabilisce che l'importo del contributo e del permesso di soggiorno elettronico devono essere versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con la seguente causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».
Il Ministero dell’Interno, con la citata circolare, ha precisato che il versamento costituisce requisito da verificare nell'ambito dell'attività istruttoria dell'Ufficio Immigrazione ed ha fornito indicazioni circa le modalità da seguire nel caso in cui la somma corrisposta dallo straniero sia superiore o inferiore rispetto a quanto dovuto.
Nel primo caso, la pratica istruttoria presso l'Ufficio Immigrazione prosegue il suo corso, ma il sistema informatico genererà una nota riportante le indicazioni utili allo straniero per richiedere il rimborso della parte eccedente.
Nel secondo caso, la trattazione dell'istanza viene sospesa in modo da consentire al richiedente l'integrazione dell'importo presso un ufficio postale Sportello Amico. A seguito del pagamento integrativo, l'istanza potrà proseguire l'ordinario iter istruttorio.