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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Quali sono le tutele previste dall’ordinamento in materia patrimonio del minore ed esercizio dell’impresa?

Il minore può avere un proprio patrimonio e dei beni ma l’incapacità di agire gli impedisce di amministrare direttamente tali beni fino al raggiungimento della maggiore età salva l’ipotesi di un’emancipazione per matrimonio dopo il compimento dei sedici anni. Nel campo patrimoniale la podestà genitoriale e la conseguente rappresentanza legale del minore è assoluta. L’incapacità di agire non implica però un’assoluta preclusione per il minore di compiere atti giuridici: gli atti, anche patrimoniali, posti in essere comunque dal minore sono sempre produttivi di effetti giuridici. Infatti l’annullabilità dei contratti conclusi da un incapace (art. 1425 del Codice Civile) non riduce la loro efficacia ma si limita a renderla per un certo tempo precaria: essa non incide sull’idoneità dell’atto a produrre i suoi effetti ma è soltanto una difesa che potrà essere attivata qualora siano stati danneggiati seriamente gli interessi dell’incapace.
Il minore non emancipato non può iniziare una nuova impresa ma può soltanto continuare un’impresa già avviata. E’necessaria l’autorizzazione del Tribunale ordinario su parere del giudice tutelare (art.320, comma 5 del Codice Civile), ma il giudice tutelare può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa fino a quando il Tribunale non abbia deliberato sull’istanza. La partecipazione del minore non emancipato a società è possibile solo se si tratti di società già esistenti. Se la partecipazione comporta una sua responsabilità illimitata, con il conseguente acquisto della qualità di imprenditore indiretto, è necessaria l’autorizzazione del Tribunale all’esercizio dell’impresa. Nel caso in cui il minore diventi unico azionista o quotista, rispettivamente in una s.p.a o s.r.l, non ne consegue anche l’assunzione della qualità di imprenditore e pertanto è sufficiente l’autorizzazione del Giudice Tulerare.
In tema di diritto fallimentare quando il minore, l’interdetto o l’inabilitato continuano l’esercizio di una impresa commerciale, vi è una dissociazione tra titolarità dell’impresa (attribuita all’incapace, all’interdetto, all’inabilitato) ed esercizio dell’impresa (attribuito a coloro che per legge sono addetti alla loro cura). Proprio in ragione di tale dissociazione, in sede concursuale, mentre tutti gli effetti patrimoniali conseguenti alla eventuale dichiarazione di fallimento ricadano sul titolare dell’impresa, gli effetti personali ivi compresi quelli penali, invece, ricadano sul tutore e sul curatore.