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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come funziona il congedo per la formazione per i lavoratori?

La Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 5 consente ai lavoratori di ottenere il “congedo per la formazione” fino ad un massimo di 11 mesi (tutti insieme o frazionati) per acquisire un titolo di studio. La richiesta può essere presentata dai dipendenti con 5 anni di anzianità di anzianità di servizio.
Durante il congedo, si conserva il posto di lavoro ma non si percepisce lo stipendio. Tuttavia, può essere ottenuto l’anticipo della liquidazione maturata fino a quel momento, che viene corrisposto unitamente allo stipendio dell’ultimo mese lavorativo prima dell’inizio del congedo (art. 7).
Ai fini pensionistici si può riscattare il periodo di congedo pagando i contributi relativi, oppure si può restare al lavoro per il periodo corrispondente anche in deroga al limite di pensionamento obbligatorio (artt. 5 e 8).
Il datore di lavoro può anche non concedere il congedo, oppure può chiedere al lavoratore di ritardarlo per esigenze organizzative comprovate.
Nei contratti collettivi nazionali di lavoro sono stabilite le modalità di fruizione: le ipotesi di diniego o di differimento che il datore di lavoro può avanzare e i tempi per la richiesta. Ad esempio nel CCNL del Comparto Ministeri, la richiesta di congedo deve essere fatta con almeno un mese di preavviso rispetto alla data di inzio del percorso formativo (art. 14 CCNL integrativo 16.05.2001).