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 Contatti Ufficio Relazioni con il Pubblico

 Ente di appartenenzaComune di Piegaro
 Tipologia unitàPunto Contatto Cittadino
 IndirizzoPiazza Matteotti, 7
CAP06066
ComunePiegaro
Sigla provinciaPG
 Telefono075/8358901-03
 Emailaffarigenerali@comune.piegaro.pg.it
 Fax075 8358290
 Sito websito internet

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Chi sono i beneficiari ai quali, in casi particolari, spetta l'assegno di maternità comunale?

Nei seguenti casi particolari, l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.

Madre minore di età: l’assegno può essere richiesto dal padre maggiorenne residente in Italia, cittadino italiano, comunitario o non comunitario in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario. L’assegno è concesso a condizione che: 1) il figlio sia iscritto nella famiglia anagrafica del padre e comunque non sia affidato ad altre persone; 2) la madre, al momento del parto, risulti regolarmente residente e soggiornante in Italia.

Madre e padre minorenni: l’assegno può essere richiesto dal genitore della madre, in nome e per conto della figlia minorenne regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto. In mancanza del genitore, l’assegno può essere richiesto dal legale rappresentante della minorenne.

Decesso della madre (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo): l’assegno che sarebbe spettato alla madre può essere richiesto dal padre (o dal coniuge della donna adottiva/affidataria), regolarmente soggiornante e residente in Italia, se il figlio è iscritto nella famiglia anagrafica del padre e comunque non è affidato ad altre persone.

Abbandono del figlio da parte della madre o affidamento esclusivo al padre: l’assegno può essere richiesto esclusivamente dal padre residente in Italia, cittadino italiano comunitario o non comunitario in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario. In tale caso: 1) il figlio dev’essere iscritto nella famiglia anagrafica del padre e comunque non affidato ad altre persone; 2) la madre, al momento del parto, deve risultare regolarmente residente e soggiornante in Italia.

Separazione legale tra i coniugi adottivi o affidatari: se l’assegno non è stato richiesto dalla madre adottiva o affidataria, può essere richiesto dall’adottante o dall’affidatario preadottivo residente in Italia, cittadino italiano comunitario o non comunitario in possesso di titolo di soggiorno (carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario) riguardo al momento dell’ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica.

Adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, Legge 184/1983: l’assegno può essere richiesto dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi

Minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori: l’assegno è richiesto dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore sia nella sua famiglia anagrafica.
Per maggiori informazioni consultare il sito dell'Inps.