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 Contatti Comando Stazione Carabinieri

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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

In cosa consiste la disoccupazione ordinaria? Quali sono i requisiti?

A seguito delle recenti novità legislative introdotte dalle leggi “Riforma del mercato del lavoro” (L. 92/2012), “Misure urgenti per la crescita del paese” (L.134/2012) e dalla legge di stabilità (L.228/2012), la Disoccupazione ordinaria non agricola è stata sostituita dalla nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI): dal 1° gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a partire da tale data, la nuova ASpI, sostiutisce l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia e dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Circolare Inps n. 140 del 14/12/2012; Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012).
Per i licenziamenti intervenuti entro il 31 dicembre 2012 è possibile richiedere la Disoccupazione ordinaria non agricola. La domanda per essere accolta deve essere presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La disoccupazione ordinaria non agricola, è una prestazione economica, a domanda, erogata in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro: spetta ai lavoratori dipendenti del settore non agricolo licenziati, per motivi indipendenti dalla propria volontà.
Viene corrisposta una indennità ordinaria di disoccupazione della durata massima di 8 mesi nel caso in cui il lavoratore non abbia superato i 50 anni di età alla data del licenziamento, oppure 12 mesi qualora abbia superato i 50 anni.
L’indennità di disoccupazione ordinaria decorre dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è stata presentata entro il 7° giorno dalla cessazione del rapporto stesso, se questa viene presentata posteriormente, la prestazione decorrerà dal 5° giorno successivo a quello della domanda.
Per il periodo indennizzato spettano anche gli assegni al nucleo familiare.
La prestazione economica spetta in presenza dei seguenti requisiti: 1) almeno 52 contributi settimanali utili nel biennio precedente la data di licenziamento; 2) un contributo settimanale antecedente il biennio stesso; 3) avere rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego.