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 Contatti Comando Stazione Carabinieri

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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Cosa fare per rinnovare la patente?

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria di patente posseduta e dell’età del conducente, come da tabella riassuntiva della durata di validità delle patenti redatta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Eccetto i casi per i quali è richiesta la visita in Commissione medica locale, occorre effettuare una visita medica presso una delle autorità sanitarie previste dall’art. 119 Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada": Medico di Asl che abbia la sezione medico-legale; Ispettore medico delle Ferrovie dello Stato; Medico militare; Medico della Polizia di Stato; Medico del ruolo dei medici del Ministero della Salute; Medico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Ispettore medico del Ministero del Lavoro.
Dal 9 gennaio 2014 è operativa la nuova procedura di rinnovo della patente di guida con la stampa di un nuovo documento conforme al modello comunitario, in sostituzione del vecchio "bollino" del rinnovo da applicare alla patente di guida. Il 3 marzo 2014, è stata emessa con Prot. 4920 dalla Direzione Generale per la Motorizzazione una circolare in materia della nuova procedura di comunicazione del rinnovo di validità della patente".
La nuova modalità prevede che il medico che certifica l’idoneità al rinnovo proceda alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa al CED della Motorizzazione attraverso il Portale dell'Automobilista; contestualmente, in caso di esito positivo dell’istruttoria elettronica, il medico stampa e consegna all'interessato una ricevuta valida fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovato nella validità, e comunque non oltre 60 giorni dalla data del rilascio.
A seguire, infatti, la Motorizzazione darà corso alla stampa della nuova patente che verrà recapitata al titolare nei 7 giorni successivi alla visita medica con posta assicurata. Nel caso di mancato ricevimento della stessa entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde 800 979416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione. Il servizio è disponibile h 24 e 7 giorni su 7 con risponditore automatico, e dalle 8:30 alle 14:00 e dalle 14:30 alle 17:30 dal lunedì al venerdì per parlare con un operatore. Qualora il primo tentativo di recapito non dovesse andare a buon fine per assenza del ricevente, nei successivi 10 giorni verrà effettuato un secondo tentativo di recapito che potrà essere concordato tra il cittadino e il recapitante attraverso un contatto telefonico.
Ai fini del rinnovo l’automobilista deve esibire un’attestazione di versamento sul c.c.p n. 4028 attualmente di euro 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente; nonché un’attestazione di versamento a titolo di diritto di sul c.c.p. n. 9001, attualmente di euro 9,00.
Per le visite effettuate sul territorio della Regione Siciliana, deve essere esibita soltanto l’attestazione dei diritti motorizzazione mentre, per assolvimento dell’imposta di bollo, si applica la disciplina già in uso su tale territorio. Rimane inoltre a carico del cittadino anche l'onere del recapito a posta assicurata da saldare al momento del recapito.
Per informazioni: MIT