Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti
E' possibile farsi assistere gratuitamente da un avvocato?
Il gratuito patrocinio a spese dello Stato e' un istituto giuridico previsto e disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, ''Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia'', articoli dal 74 al 141, che permette alle persone non abbienti e che abbiano necessità di essere rappresentati in giudizio, sia per agire che per difendersi, di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato nell'ambito di cause civili, penali, amministrative, contabili, tributarie, di volontaria giurisdizione (es. separazione personale, affidamento dei figli, provvedimenti in materia di potesta' genitoriale) e tutte quelle previste dalla legge richiamata.
Si può presentare la richiesta in ogni grado e fase del processo, e per tutte le eventuali procedure ad esso collegate innanzi ai tribunali, alle corti d’appello, alla corte di cassazione, ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza, ai tribunali amministrativi regionali, al consiglio di Stato, alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alla corte dei conti.
La domanda va redatta in forma scritta, dev'essere sottoscritta in originale dall'interessato, autenticata dall'avvocato e depositata:
nei giudizi civili presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati;
nei giudizi penali presso la cancelleria del giudice, oppure al giudice in udienza.
nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia e presso ogni tribunale amministrativo regionale e sue sezioni distaccate (Allegato 2, articolo 14, Decreto Legislativo del 2 luglio 2010, n. 104).
Per approfondimenti: Ministero della Giustizia - giudizi civili e amministrativi, Ministero della Giustizia - giudizi penali