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 Contatti Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

 Ente di appartenenzaMinistero della Difesa
 Tipologia unitàComando
 IndirizzoVia Melchiorre Gioia, 72
CAP20125
ComuneMilano
Sigla provinciaMI
 Telefono02667311
 Emailccminascdo@carabinieri.it
 Fax0266731666

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Mobilità: quanto spetta e per quanto tempo?

L'indennità di mobilità spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, che comprende le sole voci fisse che compongono la busta paga. Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5,84%. Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.
L'indennità non può superare i massimali stabiliti annualmente, che per il 2013, come precisato dalla Circolare Inps n. 14 del 30/01/2013, sono di euro 959,22 lordi (pari a euro 903,20 netti) per retribuzioni fino ad euro 2.075,21 e di euro 1.152,90 lordi (pari a euro 1.085,57 netti) per retribuzioni superiori ad euro 2.075,21.
L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.
Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.
L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui l’impresa ha deciso di organizzare stabilmente il lavoro del soggetto interessato (Circolare Inps n. 95 del 06/11/2008). Nella Circolare Inps n. 2 del 07/01/2013 è indicata la durata dell'indennità di mobilità in relazione al periodo di decorrenza a partire dal 01/01/2013.
Dal 01/01/2013 al 31/12/2014 in particolare la durata collegata all'età del lavoratore all'atto del licenziamento è la seguente:

fino a 40 anni (non compiuti): la durata sarà di 12 mesi (fino a un massimo di 24 mesi per le aziende del Mezzogiorno);

da 40 a 50 anni (non compiuti): la durata sarà di 24 mesi (fino a un massimo di 36 mesi per le aziende del Mezzogiorno);

oltre 50 anni: la durata sarà di 36 mesi (fino a un massimo di 48 mesi per le aziende del Mezzogiorno).
L'indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento.
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato: 1. tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN (27 caratteri: stato, CIN, ABI, CAB e numero di c/c); 2. allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP previo accertamento dell'identità del percettore, presentando: un documento di riconoscimento; il codice fiscale; consegnando l'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all'interessato via Postel in Posta Prioritaria.

ASpI: dal 1° gennaio 2013 e con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria determinatisi a partire da tale data è stata introdotta la nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpi), che sostituisce l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, l’indennità di disoccupazione speciale nell’edilizia e dal 1° gennaio 2017, l’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (Circolare Inps n. 140 del 14/12/2012; Circolare Inps n. 142 del 18/12/2012).