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 Contatti Comando Compagnia Carabinieri

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 Tipologia unitàComando
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ComuneMondovì
Sigla provinciaCN

Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Come avviene la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti?

L’art. 1 della Legge 7 febbraio 1979, n. 29 dà la possibilità di ricongiungere presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’Inps, tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria (cosiddette gestioni “alternative” quali Inpdap, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici…) o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, commercianti e coltivatori diretti, esclusa la Gestione separata dei parasubordinati).
Fino al 30 giugno 2010 la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici “alternativi” avveniva senza oneri per il richiedente. Dal 01 luglio 2010 invece anche tale tipo di ricongiunzione è diventata onerosa, così come statuito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente precisato dalla Circolare Inps n. 142 del 05 novembre 2010; la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l’interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell’attività come lavoratore autonomo, almeno cinque anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente, in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.
L’onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
Le somme a carico del richiedente possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi). Qualora entro il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda, l’interessato non provveda a confermare l’operazione di ricongiunzione con il pagamento dell’intero onere o delle prime tre rate, si intende che abbia rinunciato all’operazione di ricongiunzione.
Se interviene il pensionamento nel corso della rateazione, le rate dell’onere ancora dovute possono essere trattenute direttamente dai ratei di pensione