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Esempio di risposta alle domande piĆ¹ frequenti

Il proprietario di un fondo agricolo quali strumenti legali ha per impedire che durante il periodo di caccia venga consentito l’esercizio dell’attività venatoria nei pressi della Sua abitazione e delle Sue coltivazioni?

L'art. 15 comma 3 della LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, recita come segue: “il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata ai sensi dell’’art. 2 della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.”
Inoltre, nel comma 7 del medesimo art. 15 si afferma che “l’esercizio venatorio è comunque vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione (fra i quali coltivazioni erbacee da seme, frutteti specializzati, vigneti ed uliveti fino alla data del raccolto, coltivazioni di soia, riso e mais per la produzione di seme) o in quelli individuati dalle Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
E infine il comma 8 dell’art. 15 stabilisce che “l’esercizio venatorio è vietato nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi d’acqua perenni il cui letto abbai profondità di almeno 1,50 metri e larghezza di almeno 3 metri.